COVID-19
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24-04-2020, rispetto al protocollo del 24 Marzo 2020 ha introdotto alcune novità importanti ed incisive per i cantieri, che creeranno non pochi problemi ai coordinatori per la sicurezza ma anche a committenti e datori di lavoro:
- In premessa è indicato: “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”, quindi un impresa con sede e personale fuori dalla Regione in cui insiste il cantiere, può spostarsi o no? Leggendo il testo si può dedurre che sono vietate le trasferte ed i viaggi, pertanto il personale non può raggiungere il cantiere in cui dovrebbe soggiornare;
- all’art. 2 punto. 3 è indicato: “Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera”, rispetto al precedente protocollo condiviso del 24/03/2020 è stata tolta la dicitura “ove possibile”, quindi l’obbligo di installazione di 2 servizi igienici vige in ogni cantiere;
- all’art. 5 punto. 7 è indicato: “il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta” rispetto al precedente protocollo condiviso del 24/03/2020 è stato inserito l’intero punto, che di fatto impone ai datori di lavoro il rinnovo dell’intero set di vestiario, DPI e di fornire in aggiunta le tute di protezione monouso;
- Considerato cha all’art. 5 punto. 5 è indicato: “qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;” Pertanto i DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) vengono utilizzate solo quando la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, tranne che per la mascherina in Friuli Venezia Giulia, in quanto all’attualità, in Friuli V.G., è in vigore l’ordinanza contingibile e urgente numero 11 che conferma l’ordinanza contingibile e urgente numero 10 emanata dal governatore del Friuli V.G. dove al comma 1 recita: “a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza”, fino alla vigenza dell’ordinanza stessa, gli operatori in cantiere dovranno utilizzare, pertanto, una protezione a copertura di naso e bocca;
Rispetto al precedente protocollo condiviso del 24/03/2020, gli altri articoli restano sostanzialmente invariati, ma io mi faccio una domanda:
- nel nuovo protocollo al capitolo Tipizzazione, ….., c’è scritto: “Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti in contatto con il collega contagiato”……..qualora un CSE o D.L. abbia n. cantieri e sia positivo COVID-19, vengono messi in quarantena tutti gli n. cantieri?….ed eventualmente va anch’esso in quarantena, qualora in un suo cantiere ci sia un caso di positività?